Pare che nella Sua onnisciente saggezza, il Sempiterno che ci sta a capo abbia infine dato soluzione a un secolare quanto imperscrutabile mistero: perché nessun Italiano che si rispetti si è fin qui sognato di osservare per intero quei Dieci Comandamenti a suo tempo affidati al divulgatore Mosè?
Sembra che all’origine del fraintendimento ci sia una particolare italica incapacità di comprenderne il linguaggio, forse troppo limpido e chiaro per meritare l'attenzione di quel popolo, particolarmente predisposto all'attenta quadripartizione del capello e al pluridecennale dibattito che inevitabilmente ne segue.
Onde sanare tale millenaria incomprensione, le nostre Altissime Sfere han deciso di affidare al Ministero italiano della Funzione Pubblica, autore di una «Direttiva in materia di semplificazione del linguaggio nelle Pubbliche Amministrazioni», il compito di volgere detti Comandamenti in una forma linguistica facilmente accessibile anche alle popolazioni italofone.
Ed è per noi alati motivo di particolare orgoglio poter presentare in questa sede, prima assoluta per l'intero universo, il pregevole frutto di tanto scrupoloso lavoro:
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I DIECI COMANDAMENTI
Si promulga il seguente Decalogo.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Art. 1.
Si pregia comunicare ai sigg. fedeli che il sottoscritto autore del presente decalogo è da considerarsi come il solo ed unico destinatario degli atti di adorazione e venerazione al quale tutti gli abitanti del globo terraqueo sono formalmente tenuti.
È severamente vietato rivolgersi ad altre sedicenti entità divine, o loro rappresentanti, al fine di inoltrare ad essi richieste, domande, preghiere, invocazioni e suppliche, che restano pertanto esclusiva competenza di questo Ufficio.
Si pregia comunicare ai sigg. fedeli che il sottoscritto autore del presente decalogo è da considerarsi come il solo ed unico destinatario degli atti di adorazione e venerazione al quale tutti gli abitanti del globo terraqueo sono formalmente tenuti.
È severamente vietato rivolgersi ad altre sedicenti entità divine, o loro rappresentanti, al fine di inoltrare ad essi richieste, domande, preghiere, invocazioni e suppliche, che restano pertanto esclusiva competenza di questo Ufficio.
Art. 2
È severamente proibito ai fedeli pronunciare senza alcun giustificato motivo il nome dello scrivente in qualsiasi luogo pubblico o comunque aperto al pubblico. È altresì meritevole di condanna disegnarlo o in qualsivoglia modo imprimerlo laddove non necessario, come su muri, piloni autostradali, capi di abbigliamento.
È severamente proibito ai fedeli pronunciare senza alcun giustificato motivo il nome dello scrivente in qualsiasi luogo pubblico o comunque aperto al pubblico. È altresì meritevole di condanna disegnarlo o in qualsivoglia modo imprimerlo laddove non necessario, come su muri, piloni autostradali, capi di abbigliamento.
Art. 3
È fatto assoluto obbligo, nel corso delle giornate che questo Ufficio determinerà come festive, prender parte alle riunioni all'uopo indette nelle sedi indicate, presenti su tutto il territorio nazionale, rendendosi parte attiva di dette celebrazioni e prestando stretta osservanza alle limitazioni eventualmente imposte in concomitanza con dette manifestazioni.
È fatto assoluto obbligo, nel corso delle giornate che questo Ufficio determinerà come festive, prender parte alle riunioni all'uopo indette nelle sedi indicate, presenti su tutto il territorio nazionale, rendendosi parte attiva di dette celebrazioni e prestando stretta osservanza alle limitazioni eventualmente imposte in concomitanza con dette manifestazioni.
Art. 4
È fatto espresso divieto di porre in atto comportamenti, ovvero esprimere giudizi, i cui contenuti possano porre in dubbio o in alcun modo contrastare l’onorabilità e/o l’autorità genitoriale, che è di conseguenza da ritenersi indiscutibile e indiscussa.
È fatto espresso divieto di porre in atto comportamenti, ovvero esprimere giudizi, i cui contenuti possano porre in dubbio o in alcun modo contrastare l’onorabilità e/o l’autorità genitoriale, che è di conseguenza da ritenersi indiscutibile e indiscussa.
Art. 5
Non è in alcun modo consentito por termine, con l’inganno o la violenza, alle funzioni organiche che normalmente consentono la sussistenza in vita di altri esseri visibilmente o presumibilmente appartenenti alla specie umana.
Art. 6
È rigorosamente vietato indugiare, attardarsi e/o intrattenersi a scopo ludico su determinate parti del proprio o dell'altrui corpo, oltre il tempo strettamente necessario alle mere funzioni igieniche e/o corporali.
È rigorosamente vietato indugiare, attardarsi e/o intrattenersi a scopo ludico su determinate parti del proprio o dell'altrui corpo, oltre il tempo strettamente necessario alle mere funzioni igieniche e/o corporali.
Art. 7
È fatto fermo divieto di appropriarsi proditoriamente di qualsiasi genere di bene materiale appartenente a persone le quali non abbiano pubblicamente dichiarato la propria determinazione nel volersene gratuitamente e volontariamente privare a favore di terzi.
Art. 8
Non è in alcun modo permesso manifestare o esprimere, con scritti o con parole, idee e pensieri la cui autenticità non è, senza tema alcuna di dubbio o smentita, testimonialmente e/o documentalmente accertabile e dimostrabile.
Art. 9
È fatta particolare proibizione a qualsiasi individuo di sesso maschile di mostrare lascivo interesse nei confronti di persone di sesso femminile legittimamente coniugate, ancorché esse, per effetto di differenti impliciti od espliciti segnali, si mostrino o si manifestino parzialmente o totalmente insoddisfatte del legame che le costringe, vita natural durante, ad un rapporto di assoluta obbedienza matrimoniale sotto l'indiscussa egemonia dell'individuo maschio.
Art. 10
Si fa divieto di manifestare pubblicamente sentimenti di malcelata e peccaminosa invidia nei confronti di coloro che possiedono ricchezze materiali in misura superiore alla media ponderata dei beni posseduti della popolazione vivente.
Si fa divieto di manifestare pubblicamente sentimenti di malcelata e peccaminosa invidia nei confronti di coloro che possiedono ricchezze materiali in misura superiore alla media ponderata dei beni posseduti della popolazione vivente.
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